NOTAS DETALLADAS SOBRE FARE RICORSO IN CASSAZIONE

Notas detalladas sobre fare ricorso in cassazione

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Tra Appello e Cassazione intercorre un termine più lungo nel caso di mancata notifica della sentenza di una parte all’altra; tale termine è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ossia da quando i giudici trasmettono la sentenza alla cancelleria della Corte d’Appello che poi la trasmetterà alle parti in causa.

Per quanto riguarda il caso, più complesso, dell’impugnazione volta a ottenere un ripensamento da parte della Corte di Cassazione sulla giurisprudenza da applicare ai fatti oggetto di causa, il motivo di impugnazione dovrà essere abbastanza efficace da offrire elementi affinché la Cassazione possa ritenere necessario applicare un diverso orientamento giurisprudenziale.

Per instaurare il giudizio innanzi alla corte di cassazione e impedire il passaggio in giudicato della sentenza, la parte interessata deve notificare alla controparte un ricorso. Così facendo instaura il procedimento diventando il "ricorrente".

Questo vale soprattutto quando si intende avviare una lite temeraria, ossia un’azione presentata in malafede con l’intento di sfruttare il doctrina giuridico senza averne diritto.

Da quanto sopra consegue che, anche tenuto conto della sospensione dei relativi termini, i fatti di peculato avvinti dalla continuazione contestati con un'unica imputazione sino al 29 agosto del 2003 risultano prescritti alla data della decisione d'appello.

errores in iudicando (vizi di giudizio): sono gli errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e applicazione delle norme concernenti i fatti di causa;

Nella causa tra Alfa contro Beta, la Corte d’Appello dà ragione ad Alfa e deposita la sentenza il 3 febbraio 2021. Alfa, col suo avvocato, decide di notificare una copia di tale sentenza alla sua controparte, Beta, presso il domicilio eletto da quest’ultima.

Il deposito di questo impar è altro che una delle espressioni del principio di autosufficienza del ricorso. Il giudice di legittimità, infatti, deve poter procedere ad un controllo autosufficiente, senza dover ricercare i documenti nei fascicoli del merito e senza dover scegliere le parti di essi rilevanti ai fini dell’ impugnazione: anche quest’ultimo lavoro di selezione è a carico della parte ricorrente [4].

Tale norma prevede che "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Si tratta di un caso eccezionale: la corte pronuncia una sentenza di merito (che si sostituisce a quella impugnata) solo quando impar sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la decisione deriva inevitabilmente dal principio di diritto affermato (Cass. 17 giugno 1995 n. 6910).

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo categoría pur nella contumacia della parte in grado di appello, non può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in this content molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto Bancal this page comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perchè quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di non escludere anticipadamente che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere sanato il vizio dall’eventuale costituzione della this review here parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione infatti, dopo la notifica del ricorso, ogni altra impugnazione deve essere proposta con ricorso incidentale inserito nel controricorso. Se tale impugnazione è proposta con atto autonomo essa è valida se è rispettato il termine di 40 giorni previsto per il controricorso (Cass.

La Corte (ai sensi dell’art. 384, co. 3), può anche decidere in colchoneta a questioni rilevabili d’ufficio: in tal caso riserva la decisione e, a salvaguardia del principio del contraddittorio, assegna con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine impar inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Mai come oggi, periodo in cui si avverte sempre più una crisi nel funzionamento della giustizia, il criterio di sinteticità nella redazione degli atti processuali è fondamentale e viene premiato dai giudici (sommersi da lavoro arretrato e dalla continua domanda di giustizia). Ecco, dunque, che la chiarezza e la sinteticità nella redazione del ricorso per Cassazione assumono un ruolo predominante e centrale nel diritto vivente, ma impar solo. Recente, infatti, è sia la nota del primo Presidente della Corte di cassazione con cui questi ha sollecitato la redazione di ricorsi che non superino le venti pagine, sia il protocollo di intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, che ha dettato le regole redazionali del ricorso per Cassazione, al fine di definirne dei limiti contenutistici.

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